La PAT precisa: “Legge elettorale. Referendum abrogativi non ammissibili”

Riportiamo una comunicazione consultabile sul sito del Consiglio Provinciale di Trento, nel quale il servizio legislativo precisa che, secondo l’attuale legge Provinciale che regola i referendum abrogativi, non è possibile presentare referendum su materie elettorali (come l’abolizione della “porta girevole”).

Il servizio legislativo comunica:

In consiglio provinciale è stato pochi giorni fa respinto un disegno di legge popolare (il n. 60 del 2009) che puntava ad abrogare la regola dell’incompatibilità fra consigliere e assessore (il sistema che viene comunemente indicato come ‘porta girevole’), e ad introdurre dei limiti alla rieleggibilità alla carica di consigliere.
La stampa locale ha informato dell’intenzione di presentare sull’argomento della ‘porta girevole’ un’iniziativa di referendum, finalizzata appunto ad abolire questo istituto non più con un disegno di legge popolare ma attraverso un referendum abrogativo.
Preme al riguardo osservare che la legge sui referendum provinciali (la legge provinciale n. 3 del 2003, all’articolo 18, comma 2) dispone che non sono ammissibili e non si possono effettuare referendum abrogativi per le leggi di cui al secondo comma dell’articolo 47 dello statuto, cioè per le leggi elettorali e per quelle che disciplinano contenuti propri della forma di governo provinciale.
La legge elettorale provinciale – che contiene la regola della ‘porta girevole’ (l.p. n. 2 del 2003, art. 8, comma 3) – rientra appunto in questa categoria di leggi, che sono approvate con una procedura aggravata e sono soggette ad un regime diverso dalle altre, regime che fra l’altro prevede già (pur all’interno di questa procedura) la possibilità di attivare un referendum popolare.
La procedura per indire un referendum abrogativo di leggi provinciali è posta sotto la regia del consiglio provinciale, almeno nella sua fase iniziale, che comprende anche l’esame di ammissibilità delle iniziative: per questo è sembrato opportuno dare questa prima informazione su un limite esplicito – ma non sempre di immediata e diffusa conoscenza – all’esercizio del diritto di referendum popolare.

Al seguente link è possibile consultare un estratto della legge provinciale che regola i referendum provinciali.

Lascia un commento