La Proposta di Legge

Nel 2009 abbiamo seguito l’iter burocratico per un’iniziativa di legge popolare.
Abbiamo proposto la modifica del comma 3 dell’articolo 8 e dell’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2003, n.2.

  • La modifica del comma 3 dell’articolo 8 rende compatibili le funzioni di assessore e consigliere provinciale. In questo momento queste due cariche sono incompatibili; stiamo perciò pagando due volte un lavoro che può essere svolto da un’unica persona. Abbiamo stimato che il risparmio che ne deriverebbe sarebbe di oltre 7 milioni di euro a legislatura più gli oneri riflessi.
  • La modifica dell’articolo 14 riguarda il periodo massimo di carica di consiglieri e assessori provinciali che attualmente è illimitato. Il comma 2 bis proposto limita a due legislature consecutive la durata massima della carica di consigliere e assessore provinciale, come già stabilito per il Presidente della  Provincia.

La legge originale è disponibile per il download in formato pdf qui: legge-5-marzo-2003-n-2

È disponibile anche la relazione illustrativa della proposta di legge, che verrà depositata a breve assieme al disegno di legge: Disegno di legge di iniziativa popolare

A seguire la nostra proposta completa:

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l’elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia) in materia di compatibilità tra il ruolo di consigliere provinciale e quello di assessore provinciale e in materia di limiti alla rieleggibilità alla carica di consigliere provinciale.

Art. 1

Modificazione dell’articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, è abrogato.

Art. 2
Modifiche all’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2

1. All’articolo 14 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2 bis. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere provinciale chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi.”

Art. 3
Disposizioni transitorie

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, abrogato dall’articolo 1, continua a trovare applicazione fino all’elezione del primo Consiglio provinciale successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore di questa legge.
2. Il comma 2 bis della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2, introdotto dall’articolo 2, si applica computando solo i mandati relativi ad elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore di questa legge.

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