Volete  voi che sia abrogato il comma 1 dell’art. 154 (Tariffa del servizio  idrico integrato) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme in materia ambientale», limitatamente alla seguente parte:  «dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito»?
- Terzo quesito (Nuove centrali per la produzione di energia nucleare. Abrogazione parziale di norme)
 
 
Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel  testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni  successive, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza  pubblica e perequazione tributaria”, limitatamente alle seguenti parti:  art. 7, comma 1, lettera d: “d) realizzazione nel territorio nazionale  di impianti di produzione di energia nucleare;”; nonché la legge 23  luglio 2009, n. 99, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed  integrazioni successive, recante “Disposizioni per lo sviluppo e  l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”,  limitatamente alle seguenti parti: art. 25, comma 1, limitatamente alle  parole: “della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di  produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione  del combustibile nucleare,”; art. 25, comma 1, limitatamente alle  parole: “Con i medesimi decreti sono altresì stabiliti le procedure  autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività  di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui  al primo periodo.”; art. 25, comma 2, lettera c), limitatamente alle  parole: “, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o  nell’esercizio degli impianti e delle strutture, alle quali è fatto  divieto di trasferire tali oneri a carico degli utenti finali”; art. 25,  comma 2, lettera d), limitatamente alle parole: “che i titolari di  autorizzazioni di attività devono adottare”; art. 25, comma 2, lettera  g), limitatamente alle parole: “la costruzione e l’esercizio di impianti  per la produzione di energia elettrica nucleare e di impianti per”;  art. 25, comma 2, lettera g), limitatamente alla particella “per” che  segue le parole “dei rifiuti radioattivi o”; art. 25, comma 2, lettera  i): “i) previsione che le approvazioni relative ai requisiti e alle  specifiche tecniche degli impianti nucleari, già concesse negli ultimi  dieci anni dalle Autorità competenti di Paesi membri dell’Agenzia per  l’energia nucleare dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo  economico (AENOCSE) o dalle autorità competenti di Paesi con i quali  siano definiti accordi bilaterali di cooperazione tecnologica e  industriale nel settore nucleare, siano considerate valide in Italia,  previa approvazione dell’Agenzia per la sicurezza nucleare;”; art. 25,  comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “gli oneri relativi ai”;  art. 25, comma 2, lettera l), limitatamente alle parole: “a titolo  oneroso a carico degli esercenti le attività nucleari e possano essere”;  art. 25, comma 2, lettera n): “n) previsione delle modalità attraverso  le quali i produttori di energia elettrica nucleare dovranno provvedere  alla costituzione di un fondo per il «decommissioning»;”; art. 25, comma  2, lettera o), limitatamente alla virgola che segue le parole “per le  popolazioni”; art. 25, comma 2, lettera o), limitatamente alle parole:  “, al fine di creare le condizioni idonee per l’esecuzione degli  interventi e per la gestione degli impianti”; art. 25, comma 2, lettera  q): “q) previsione, nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili  allo scopo, di una opportuna campagna di informazione alla popolazione  italiana sull’energia nucleare, con particolare riferimento alla sua  sicurezza e alla sua economicità.”; art. 25, comma 3: “Nei giudizi  davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino  le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere,  infrastrutture e insediamenti produttivi concernenti il settore  dell’energia nucleare e relative attività di espropriazione, occupazione  e asservimento si applicano le disposizioni di cui all’art. 246 del  codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di  cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”; art. 25, comma 4:  “4. Al comma 4 dell’articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999,  n. 79, dopo le parole: «fonti energetiche rinnovabili» sono inserite le  seguenti: «, energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».”; art.  26; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole: “gli impieghi pacifici  dell’energia nucleare,”; art. 29, comma 1, limitatamente alle parole:  “sia da impianti di produzione di elettricità sia”; art. 29, comma 1,  limitatamente alle parole: “costruzione, l’esercizio e la”; art. 29,  comma 4, limitatamente alle parole: “nell’ambito di priorità e indirizzi  di politica energetica nazionale e”; art. 29, comma 5, lettera c),  limitatamente alle parole: “sugli impianti nucleari nazionali e loro  infrastrutture,”; art. 29, comma 5, lettera e), limitatamente alle  parole: “del progetto, della costruzione e dell’esercizio degli impianti  nucleari, nonché delle infrastrutture pertinenziali,”; art. 29, comma  5, lettera g), limitatamente alle parole: “, diffidare i titolari delle  autorizzazioni”; art. 29, comma 5, lettera g), limitatamente alle  parole: “da parte dei medesimi soggetti”; art. 29, comma 5, lettera g),  limitatamente alle parole: “di cui alle autorizzazioni”; art. 29, comma  5, lettera g), limitatamente alla parola: “medesime”; art. 29, comma 5,  lettera h): “h) l’Agenzia informa il pubblico con trasparenza circa gli  effetti sulla popolazione e sull’ambiente delle radiazioni ionizzanti  dovuti alle operazioni degli impianti nucleari ed all’utilizzo delle  tecnologie nucleari, sia in situazioni ordinarie che straordinarie;”;  art. 29, comma 5, lettera i), limitatamente alle parole: “all’esercizio  o”; art. 133, comma 1, lettera o) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104  limitatamente alle parole “ivi comprese quelle inerenti l’energia di  fonte nucleare”; nonché il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31,  nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni  successive, recante “Disciplina della localizzazione, della  realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di  produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione  del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile  irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e  campagne informative al pubblico, a norma dell’art. 25 della legge 23  luglio 2009, n. 99”, limitatamente alle seguenti parti: il titolo del  decreto legislativo, limitatamente alle parole: “della localizzazione,  della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di  impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di  fabbricazione del combustibile nucleare,”; il titolo del decreto  legislativo, limitatamente alle parole: “e campagne informative al  pubblico”; art. 1, comma 1, limitatamente alle parole: “della disciplina  della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione  di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del  combustibile nucleare,”; art. 1, comma 1, lettera a): “a) le procedure  autorizzative e i requisiti soggettivi degli operatori per lo  svolgimento nel territorio nazionale delle attività di costruzione, di  esercizio e di disattivazione degli impianti di cui all’art. 2, comma 1,  lettera e), nonché per l’esercizio delle strutture per lo stoccaggio  del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi ubicate nello  stesso sito dei suddetti impianti e ad essi direttamente connesse;”;  art. 1, comma 1, lettera b): “b) il Fondo per la disattivazione degli  impianti nucleari;”; art. 1, comma 1, lettera c): “c) le misure  compensative relative alle attività di costruzione e di esercizio degli  impianti di cui alla lettera a), da corrispondere in favore delle  persone residenti, delle imprese operanti nel territorio circostante il  sito e degli enti locali interessati;”; art. 1, comma 1, lettera d),  limitatamente alle parole: “e future”; art. 1, comma 1, lettera g): “g)  un programma per la definizione e la realizzazione di una “Campagna di  informazione nazionale in materia di produzione di energia elettrica da  fonte nucleare”;”; art. 1, comma 1, lettera h): “h) le sanzioni  irrogabili in caso di violazione delle norme prescrittive di cui al  presente decreto.”; art. 2, comma 1, lettera b): “b) “area idonea” è la  porzione di territorio nazionale rispondente alle caratteristiche  ambientali e tecniche ed ai relativi parametri di riferimento che  qualificano l’idoneità all’insediamento di impianti nucleari;”; art. 2,  comma 1, lettera c): “c) “sito” è la porzione dell’area idonea che viene  certificata per l’insediamento di uno o più impianti nucleari;”; art.  2, comma 1, lettera e): “e) “impianti nucleari” sono gli impianti di  produzione di energia elettrica di origine nucleare e gli impianti di  fabbricazione del combustibile nucleare, realizzati nei siti,  comprensivi delle opere connesse e delle relative pertinenze, ivi  comprese le strutture ubicate nello stesso sito per lo stoccaggio del  combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi direttamente connesse  all’impianto nucleare, le infrastrutture indispensabili all’esercizio  degli stessi, le opere di sviluppo e adeguamento della rete elettrica di  trasmissione nazionale necessarie all’immissione in rete dell’energia  prodotta, le eventuali vie di accesso specifiche;”; art. 2, comma 1,  lettera f): “f) “operatore” è la persona fisica o giuridica o il  consorzio di persone fisiche o giuridiche che manifesta l’interesse  ovvero è titolare di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di  un impianto nucleare;”; art. 2, comma 1, lettera i), limitatamente alle  parole: “dall’esercizio di impianti nucleari, compresi i rifiuti  derivanti”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “, con il quale  sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare, tra i  quali, in via prioritaria, la protezione dalle radiazioni ionizzanti e  la sicurezza nucleare”; art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “la  potenza complessiva ed i tempi attesi di costruzione e di messa in  esercizio degli impianti nucleari da realizzare,”; art. 3, comma 1,  limitatamente alle parole: “valuta il contributo dell’energia nucleare  in termini di sicurezza e diversificazione energetica,”; art. 3, comma  1, limitatamente alle parole: “, benefici economici e sociali e delinea  le linee guida del processo di realizzazione”; art. 3, comma 2: “2. La  Strategia nucleare costituisce parte integrante della strategia  energetica nazionale di cui all’art. 7 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133.”; art. 3, comma 1, lettera a): “a) l’affidabilità dell’energia  nucleare, in termini di sicurezza nucleare ambientale e degli impianti,  di eventuale impatto sulla radioprotezione della popolazione e nei  confronti dei rischi di proliferazione;”; art. 3, comma 3, lettera b):  “b) i benefici, in termini di sicurezza degli approvvigionamenti,  derivanti dall’introduzione di una quota significativa di energia  nucleare nel contesto energetico nazionale;”; art. 3, comma 3, lettera  c): “c) gli obiettivi di capacità di potenza elettrica che si intende  installare in rapporto ai fabbisogni energetici nazionali ed i relativi  archi temporali;”; art. 3, comma 3, lettera d): “d) il contributo che si  intende apportare, attraverso il ricorso all’energia nucleare, in  quanto tecnologia a basso tenore di carbonio, al raggiungimento degli  obiettivi ambientali assunti in sede europea nell’ambito del pacchetto  clima energia nonché alla riduzione degli inquinanti chimico-fisici;”;  art. 3, comma 3, lettera e): “e) il sistema di alleanze e cooperazioni  internazionali e la capacità dell’industria nazionale ed internazionale  di soddisfare gli obiettivi del programma;”; art. 3, comma 3, lettera  f): “f) gli orientamenti sulle modalità realizzative tali da conseguire  obiettivi di efficienza nei tempi e nei costi e fornire strumenti di  garanzia, anche attraverso la formulazione o la previsione di emanazione  di specifici indirizzi;”; art. 3, comma 3, lettera g), limitatamente  alle parole: “impianti a fine vita, per i nuovi insediamenti e per gli”;  art. 3, comma 3, lettera h): “h) i benefici attesi per il sistema  industriale italiano e i parametri delle compensazioni per popolazione e  sistema delle imprese;”; art. 3, comma 3, lettera i): “i) la capacità  di trasmissione della rete elettrica nazionale, con l’eventuale proposta  di adeguamenti della stessa al fine di soddisfare l’obiettivo  prefissato di potenza da installare;”; art. 3, comma 3, lettera l): “l)  gli obiettivi in materia di approvvigionamento, trattamento e  arricchimento del combustibile nucleare.”; l’intero Titolo II, rubricato  “Procedimento unico per la localizzazione, la costruzione e l’esercizio  degli impianti nucleari; disposizioni sui benefici economici per le  persone residenti, gli enti locali e le imprese; disposizioni sulla  disattivazione degli impianti”, contenente gli artt. da 4 a 24; art. 26,  comma 1, limitatamente alle parole: “della disattivazione”; art. 26,  comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “riceve dagli operatori  interessati al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti radioattivi  il corrispettivo per le attività di cui all’art. 27, con modalità e  secondo tariffe stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo  economico di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, ed”;  art. 26, comma 1, lettera d), limitatamente alle parole: “, calcolate ai  sensi dell’art. 29 del presente decreto legislativo”; art. 26, comma 1,  lettera e), limitatamente alle parole: “, al fine di creare le  condizioni idonee per l’esecuzione degli interventi e per la gestione  degli impianti”; art. 27, comma 1, limitatamente alle parole: “e sulla  base delle valutazioni derivanti dal procedimento di Valutazione  Ambientale Strategica di cui all’art. 9”; art. 27, comma 4,  limitatamente alle parole: “, comma 2”; art. 27, comma 10, limitatamente  alle parole: “Si applica quanto previsto dall’art. 12.”; art. 29; art.  30, comma 1, limitatamente alle parole: “riferito ai rifiuti radioattivi  rinvenienti dalle attività disciplinate dal Titolo II del presente  decreto legislativo ed uno riferito ai rifiuti radioattivi rinvenienti  dalle attività disciplinate da norme precedenti”; art. 30, comma 2: “2.  Per quanto concerne i rifiuti radioattivi derivanti dalle attività  disciplinate dal Titolo II del presente decreto legislativo, il  contributo di cui al comma 1 è posto a carico della Sogin S.p.A. secondo  criteri definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di  concerto con il Ministro dell’ambiente e la tutela del territorio e del  mare e con il Ministro dell’economia e finanze che tiene conto del  volume complessivo e del contenuto di radioattività. Tale contributo è  ripartito secondo quanto previsto all’art. 23 comma 4.”; art. 30, comma  3: “3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai rifiuti  radioattivi derivanti da attività già esaurite al momento dell’entrata  in vigore del presente decreto, per i quali rimane ferma la disciplina  di cui all’art. 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368,  così come modificato dall’art. 7-ter del decreto-legge 30 dicembre 2008,  n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n  13.”; l’intero Titolo IV, rubricato “Campagna di informazione”,  contenente gli artt. 31 e 32; art. 33; art. 34; art. 35, comma 1: “1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:  a) articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860; b) articoli 1, 2,  3, 4, 5, 6, 7, 20, 22 e 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393.”?
- Quarto quesito (Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in  udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del  2011 della Corte Costituzionale)
 
 
Volete  voi che siano abrogati l’art. 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l’art. 2 della  legge 7 aprile 2010, n. 51, recante «Disposizioni in materia di  impedimento a comparire in udienza», quale risultante a seguito della  sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale?